Principio legale
In termini generali, il Codice Civile svizzero stabilisce che l’obbligo di provvedere al mantenimento di un figlio minore ha la precedenza sulle altre obbligazioni alimentari del diritto di famiglia (art. 276a comma 1 CC).
Questa priorità riguarda l’intero mantenimento adeguato del figlio minore e quindi include anche l’eventuale contributo alimentare (Art. 285 CC).
Tuttavia, il giudice può discostarsi da questo principio in alcune configurazioni.
Questo può avvenire, ad esempio, quando un figlio maggiorenne ha diritto agli alimenti ed è opportuno non svantaggiarlo (art. 276 comma 2 CC).
L’obiettivo è quello di evitare che un figlio che compie 18 anni e studia al momento del divorzio si trovi improvvisamente in una situazione di bisogno.
Tuttavia, questa sfumatura non pone il figlio maggiorenne su un piano di assoluta parità, poiché potrebbe essere in grado di trovare un lavoro part-time o una borsa di studio, mentre un figlio minorenne non può farlo.
Ordine di priorità in una situazione di deficit
Figlio minore e coniuge
Se i mezzi a disposizione del debitore degli alimenti non sono sufficienti a coprire i bisogni della famiglia, il mantenimento del figlio minore avrà la precedenza su quello del coniuge divorziato.
Il contributo di mantenimento avrà la precedenza anche sul mantenimento dell’ex coniuge.
Queste priorità si applicano anche ai figli di altre eventuali relazioni del debitore.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo, è opportuno coprire prima il minimo vitale del debitore secondo la legge di esecuzione, poi quello del figlio minore, quindi il contributo di mantenimento (anch’esso stabilito in base al minimo vitale della legge di esecuzione) e infine il minimo vitale del coniuge secondo la legge di esecuzione.
Una volta coperto il minimo vitale di ciascuno nell’ambito del diritto esecutivo, è opportuno verificare se ci sono risorse residue e, in tal caso, si possono coprire alcuni oneri del minimo vitale del diritto di famiglia, rispettando lo stesso ordine di priorità di prima.
Il mantenimento del figlio minore prevale anche sul mantenimento del coniuge con cui il debitore convive.
Pertanto, le spese del nuovo coniuge non devono essere incluse in quelle del debitore del contributo al mantenimento del figlio.
Questa regola vale anche se il nuovo coniuge non provvede al proprio mantenimento.
Figlio adulto e coniuge
Il contributo all’ex coniuge prevale sempre sul mantenimento del figlio maggiorenne in educazione.
Nonostante l’entrata in vigore dell’articolo 276a comma 2 del Codice Civile, la giurisprudenza esistente è ancora valida e la priorità data all’ex coniuge viene mantenuta.
Figlio minore e figlio maggiorenne
L’articolo 276a comma 2 del Codice Civile consente di qualificare il primato degli alimenti per il figlio minore in casi motivati.
Si tratta di un margine di discrezionalità lasciato al giudice in base alle circostanze concrete del caso.
Pertanto, questa disposizione consente al giudice di discostarsi dal principio giuridico di base che dà priorità al mantenimento del figlio minore.
Giurisprudenza recente
Il 20 aprile 2022, la Corte Federale ha preso una decisione nel caso di una famiglia mista (TF 5A_382/2021).
Si trattava di un caso in cui il primo figlio era nato fuori dal matrimonio.
Dopo la separazione dei genitori, la madre si è risposata e ha dato alla luce un altro figlio.
La Corte Federale ha dovuto decidere in merito alla concorrenza tra l’obbligo di mantenimento del primo padre e l’obbligo di mantenimento del marito della madre, secondo i principi degli alimenti familiari durante il matrimonio.
Nella sua decisione, ha ritenuto che il padre del primo figlio non avesse più l’obbligo di provvedere al suo mantenimento, dal momento che il padre del secondo figlio copriva le spese di sostentamento della madre grazie ai suoi guadagni da attività lavorativa.
Per giungere a questa conclusione, il Tribunale federale ha affermato che, poiché la madre e il suo nuovo marito avevano concordato una tradizionale divisione dei compiti, in base alla quale il marito forniva denaro alla madre che, in cambio, si occupava della casa e del figlio comune, le spese di mantenimento di quest’ultimo erano coperte.
Pertanto, poiché la madre non soffriva di un deficit, non era opportuno stabilire un contributo di mantenimento a favore del figlio nato dal primo matrimonio.
Con questa giurisprudenza, la Corte Federale non ha rispettato lo scopo del contributo di mantenimento, che mirava a garantire al figlio le risorse necessarie, anche in caso di cambiamento della situazione personale del genitore responsabile del suo mantenimento.
Non è quindi escluso che a lungo termine la Corte Federale possa rivedere questa giurisprudenza.