In Svizzera, l’imposta alla fonte viene applicata sui redditi da capitale come dividendi, interessi e plusvalenze.
Le istituzioni finanziarie o le società che distribuiscono questi redditi ai beneficiari sono responsabili della trattenuta dell’imposta.
Questo meccanismo fiscale garantisce una tassazione equa sia per i residenti che per i non residenti.
Si tratta di un’imposta cantonale, che consente a ciascun cantone di stabilire la propria aliquota di ritenuta.
L’importo della ritenuta può essere dedotto dall’imposta sul reddito del contribuente.
Se la ritenuta supera l’imposta sul reddito dovuta, l’eccedenza può essere rimborsata al contribuente.
La ritenuta alla fonte come tassa di transito
L’imposta alla fonte in Svizzera è spesso considerata un’imposta di transito.
Gli investitori in azioni o conti bancari svizzeri sono soggetti alla ritenuta alla fonte fino a quando non raggiungono una certa soglia di investimento.
Una volta raggiunta questa soglia, gli investitori possono richiedere il rimborso dell’imposta trattenuta sui loro investimenti.
Questa caratteristica incoraggia gli investimenti esteri in Svizzera, garantendo al contempo il pagamento delle imposte sul reddito generato.
Inoltre, consente alle autorità fiscali svizzere di riscuotere le imposte sui redditi di origine estera senza dover fornire ulteriori informazioni agli investitori.
Tuttavia, questo sistema può complicare il processo di riscossione delle imposte, soprattutto per gli investitori stranieri che non hanno familiarità con le norme fiscali svizzere.
Gli investitori devono conoscere le soglie di investimento, le aliquote fiscali e le procedure di rimborso applicabili, oltre a rispettare i requisiti di rendicontazione fiscale del proprio paese.
In sintesi, la ritenuta d’acconto in Svizzera consente agli investitori di beneficiare di un trattamento fiscale favorevole, garantendo al contempo il pagamento delle imposte sui redditi da investimento.
Tuttavia, è fondamentale comprendere le norme fiscali applicabili e rispettare gli obblighi fiscali nazionali.
Condizioni per l’applicazione della ritenuta alla fonte
Le condizioni per l’applicazione dell’imposta alla fonte in Svizzera sono definite nella Legge federale sull’imposta alla fonte (LIA).
Secondo questa legge, l’imposta alla fonte si applica ai redditi da capitale come interessi, dividendi e commissioni.
Affinché il reddito da capitale sia soggetto all’imposta alla fonte, deve soddisfare determinate condizioni: deve essere pagato a una persona o a un’entità domiciliata in Svizzera o con una stabile organizzazione in Svizzera, deve provenire da una fonte svizzera (cioè una persona o un’entità domiciliata o con una stabile organizzazione in Svizzera) e deve essere imponibile a livello federale.
Alcuni tipi di reddito da capitale, come gli interessi sui crediti ipotecari, gli indennizzi assicurativi e gli interessi sui conti di risparmio fino a un determinato importo, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
Per quanto riguarda i dividendi, la ritenuta alla fonte si applica quando una società svizzera distribuisce dividendi, indipendentemente dalla nazionalità dell’azionista.
L’aliquota della ritenuta alla fonte sui dividendi è del 35%, tranne in casi specifici in cui può essere applicata un’aliquota ridotta.
Calcolo della ritenuta d’acconto sui dividendi
Il calcolo della ritenuta d’acconto sui dividendi prevede due fasi.
In primo luogo, l’aliquota fiscale applicabile viene applicata all’importo lordo dei dividendi ricevuti.
Successivamente, l’importo calcolato della ritenuta alla fonte viene dedotto dai dividendi lordi.
L’aliquota varia a seconda del cantone in cui viene pagato il reddito da capitale.
Ad esempio, se una società distribuisce dividendi lordi di 10.000 CHF a un azionista in un cantone con un’aliquota di ritenuta del 30%, l’imposta trattenuta sarà di 3.000 CHF.
L’azionista riceve un importo netto di 7.000 franchi svizzeri, che deve dichiarare nella dichiarazione dei redditi, e può dedurre la ritenuta alla fonte già versata dall’imposta sul reddito dovuta.
Regimi fiscali speciali per la ritenuta alla fonte sui dividendi
In Svizzera esistono diversi regimi fiscali speciali che consentono ai beneficiari di ridurre l’importo della ritenuta alla fonte.
Il regime di esenzione delle partecipazioni consente ai beneficiari di ridurre l’aliquota della ritenuta alla fonte.
Questo regime si applica alle partecipazioni qualificate, definite come partecipazioni di almeno il 10% del capitale sociale di una società svizzera o estera.
Per qualificarsi, il beneficiario deve essere domiciliato in Svizzera e detenere la partecipazione per almeno un anno.
Il regime di convenzione contro la doppia imposizione consente ai beneficiari residenti in un paese con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione contro la doppia imposizione di ridurre l’importo della ritenuta alla fonte.
In questo caso, il beneficiario può richiedere un rimborso parziale o totale della ritenuta alla fonte.
Consigli per le aziende svizzere sulla gestione della ritenuta alla fonte sui dividendi
Le società svizzere devono gestire la ritenuta alla fonte sui dividendi in modo efficiente per ridurre al minimo i costi fiscali e amministrativi.
In primo luogo, devono assicurarsi che i dividendi pagati siano accuratamente registrati nella loro contabilità.
Inoltre, devono mantenere aggiornate le informazioni sui beneficiari per evitare errori nella ritenuta d’acconto.
Le aziende possono ottimizzare la gestione della ritenuta d’acconto utilizzando regimi fiscali speciali per ridurre l’importo della ritenuta d’acconto e migliorare il flusso di cassa.
Infine, le aziende devono assicurarsi che le dichiarazioni dei redditi relative alla ritenuta d’acconto siano correttamente compilate e presentate nei tempi previsti e devono essere pronte a rispondere alle domande delle autorità fiscali durante i controlli.
Funzionamento delle convenzioni sulla doppia imposizione
L’imposta alla fonte in Svizzera interagisce con i trattati sulla doppia imposizione stipulati tra la Svizzera e altri Paesi.
Questi trattati impediscono ai contribuenti di essere tassati due volte sullo stesso reddito.
In base a questi trattati, i residenti stranieri possono ricevere un rimborso o un’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui loro investimenti in Svizzera grazie a una clausola di non discriminazione che garantisce che i residenti stranieri non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai residenti svizzeri.
Il funzionamento della ritenuta d’acconto in relazione alle convenzioni sulla doppia imposizione varia a seconda del Paese.
Alcuni paesi possono richiedere agli investitori stranieri il rimborso della ritenuta d’acconto da parte delle autorità fiscali svizzere, mentre altri possono consentire agli investitori di dedurre la ritenuta d’acconto dalle imposte del proprio paese.